Elezioni regionali in Lombardia 2023: ecco quando si vota
Le urne saranno aperte tutta la giornata di domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio fino alle 15. Poi partiranno le operazioni di spoglio elettorale per conoscere l'esito della consultazione. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri
Saranno due i giorni in cui si potrà votare per le prossime elezioni regionali in Lombardia e Lazio: le urne saranno aperte tutta la giornata di domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio fino alle 15. Dalle 15 partiranno le operazioni di spoglio elettorale per conoscere l’esito della consultazione. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri.
Come previsto dal regolamento elettorale regionale le liste dei candidati andranno dunque ufficializzate tra il 30esimo e il 29esimo giorno precedente alla data del voto.
Le regole del voto
Come previsto dal regolamento regionale di voto il numero di Consiglieri regionali è fissato a 80 compreso il Presidente della Regione. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale. Gli altri 79 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza; un seggio è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza.
Per garantire la rappresentanza di ogni parte del territorio, dovrà obbligatoriamente entrare a far parte del Consiglio regionale almeno un rappresentante di ciascun territorio provinciale, coincidente con le circoscrizioni provinciali esistenti (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese).
Come si vota
La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. Ciascun elettore può, a scelta:
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (cosiddetto “voto disgiunto”);
- votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.
- L’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista. In caso contrario la seconda preferenza è annullata.
Rappresentanza di genere
Equilibrio nella rappresentanza dei generi. È prevista l’alternanza di genere nelle liste provinciali plurinominali: queste devono essere composte da candidati di entrambi i sessi debitamente alternati per posizione. Inoltre, in ciascuna lista provinciale i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60% del totale.
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