Pellicciotta: “Sentenza Tar apre riflessione sulla grande distribuzione nelle aree dismesse”
E' l'assessore all'Urbanistica a commentare la sentenza del Tar dello scorso 30 giugno in merito alla querelle tra l'Amministrazione comunale e la proprietà dell'ex Isotta Fraschini
E’ l’assessore all’Urbanistica Maria Elena Pellicciotta a commentare la sentenza del Tar dello scorso 30 giugno in merito alla querelle tra l’Amministrazione comunale e la proprietà dell’ex Isotta Fraschini l’area industriale inutilizzata da oltre trent’anni.
“La sentenza parla chiaro ed infatti siamo molto soddisfatti del risultato. Il Tar Lombardia con la sentenza appena depositata ha rigettato quasi tutte le censure del ricorso. Vero anche che il Tar ha, tuttavia, accolto il motivo ricorrente relativo alla illegittimità del divieto generalizzato posto dal Pgt vigente all’insediamento di grandi strutture di vendita sull’intero territorio comunale, mentre ha negata in toto la domanda risarcitoria”.
L’assessore guarda avanti: “La sentenza, pertanto, da un lato ci libera dal potenziale pesante fardello del possibile risarcimento di milioni di euro, che tanto ci allarmava, dall’altro apre un importante tema di riflessione sulla grande distribuzione che merita, nel nostro contesto, la giusta attenzione ed anche un costruttivo dibattito proprio in considerazione dei tanti ambiti dismessi della nostra città, in un’ottica di riqualificazione delle stesse”.
Il Comune ha diffuso una nota in cui ha spiegato come “con la sentenza pubblicata lo scorso 30 giugno la II sez. del Tar Lombardia di Milano abbia sostanzialmente rigettato le richieste di danni e risarcimento avanzate al Comune per oltre 40 milioni di euro da parte della società proprietaria dell’area Isotta Fraschini, un comparto che per collocazione e dimensioni rappresenta un’area strategica per il disegno della città”. Ma non solo. Secondo l’avvocato Maria Cristina Faranda, difensore dell’amministrazione nel giudizio promosso dalla proprietà facente capo all’immobiliare Galileo spa è stato ottenuto un ottimo risultato: “Il Tar Lombardia ha dichiarato il ricorso di Galileo in parte improcedibile e in parte infondato sia con riguardo alle censure sollevate per contestare l’antieconomicità della trasformazione del sito in ragione degli alti costi di bonifica, sia per quanto attiene alla decisione di sottoporre a pianificazione unitaria l’ambito in cui ricade la sua area, sia infine con riguardo alla previsione di rinviare la disciplina dell’area ad un Accordo di Programma, così come previsto nel Pgt approvato nel 2013”.
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