Saronno, il Tar respinge il ricorso contro l’abbattimento degli alberi di via Roma
Secondo il Tar "i ricorrenti non dimostrano la manifesta irragionevolezza o l’esistenza di macroscopici errori di fatto contenuti nelle valutazioni del Comune"
Il ricorso, presentato a inizio 2020 contro l’abbattimento degli alberi di via Roma, è nato dopo la decisione del Comune allora amministrato da Alessandro Fagioli di riqualificare via Roma con la previsione di abbattimento degli alberi esistenti sul tratto di strada (quelli malati, quelli che hanno danneggiato il manto stradale e quelli che impedirebbero il passaggio di pedoni e biciclette), opera nel quadro più ampio del bando regionale per l’assegnazione di finanziamenti per la realizzazione di interventi in favore della circolazione ciclistica, la Ciclo Metropolitana Saronnese.
Il Tribunale Regionale aveva accolto una prima domanda cautelare dei ricorrenti a fine 2019, cosa che ha indotto il Comune ad annullare in autotutela la variante impugnata con il ricorso principale per poi approvare una variante al progetto dei lavori di riqualificazione di via Roma, prevedendo migliorie ed integrazioni, in relazione al predetto cofinanziamento regionale, in particolare “l’ampliamento a due corsie di marcia della pista ciclabile”, e la “completa asportazione degli apparati radicali”, ciò che è in sostanza contestato dai ricorrenti.
Secondo il Tar «i ricorrenti non dimostrano la manifesta irragionevolezza o l’esistenza di macroscopici errori di fatto contenuti nelle valutazioni con cui il Comune ha ritenuto che l’attuale presenza degli alberi possa ridurre la funzionalità dell’opera, limitandosi invece, in sostanza, a dedurre la contrarietà della variante impugnata agli atti istruttori, che invece, come detto, ritengono opportuno l’abbattimento dell’attuale alberatura di via Roma. Come correttamente osservato dalla difesa comunale, rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa la facoltà di individuare, tra più comportamenti giuridicamente leciti, quello prescelto quale migliore, avendo il Comune ritenuto, nel caso di specie, di optare per una soluzione progettuale finalizzata, oltreché alla riqualificazione del tratto stradale, anche alla durabilità dell’intervento nel tempo».
Anche per quanto riguarda le eccezioni sollevate dai ricorrenti relativamente alla gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori, il Tar non ha rilevato motivi per intervenire respingendo il ricorso: «Il Collegio dà atto che nessuno dei ricorrenti riveste la qualifica di “operatore economico”, non potendo pertanto partecipare alla nuova gara, che a loro dire, il Comune di Saronno avrebbe dovuto bandire, in luogo di approvare la variante impugnata, ciò che, di per sé, determina l’inammissibilità delle censure, per difetto di interesse. In ogni caso, la fattispecie per cui è causa, rientra nell’ambito di quella di cui all’art. 106 c. 1 lett. c) del Codice dei Contratti, che ammette il ricorso alle varianti qualora le stesse siano rese necessarie, tra l’altro, “da provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”. Nel caso di specie, come detto, nelle more dello svolgimento della procedura di evidenza pubblica, Regione Lombardia ha assegnato finanziamenti per la realizzazione di interventi in favore della circolazione ciclistica, che interessando l’area oggetto del progetto originario, ne hanno reso opportuna la modifica».
In conclusione, il ricorso proposto con i motivi aggiunti è stato respinto. Le spese del giudizio sono da compensare tra le parti.
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