Una nuova perizia psichiatrica per Laura Taroni
Le motivazioni della sentenza che ha annullato la condanna a 30 anni da parte della Corte d'Appello, fanno emergere la necessità di un nuovo esame che stabilisca l'imputabilità dell'ex-infermiera accusata di duplice omicidio
Sono state depositate le motivazioni che hanno spinto la prima sezione penale della Corte di Cassazione presieduta da Raffaello Magi ad annullare la sentenza impugnata nei confronti di Laura Taroni, Claudio Borgio e Daniele Sironi in relazione ai reati emersi nell’inchiesta Angeli e Demoni e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise d’appello di Milano. Rigettati, invece, i ricorsi di Fabrizio Frattini e Giancarlo Favia, condannati al pagamento delle spese processuali.
L’eccezione di nullità della sentenza è stata impugnata dai legali di Laura Taroni per la mancanza della motivazione relativa al capitolo intitolato “B) reati commessi nell’ambito della famiglia Guerra” per la mancata sottoscrizione a opera del giudice estensore di una parte del provvedimento censurato.
La corte ha dedotto, in proposito, che la sequenza procedimentale originariamente disposta dalla Corte di assise di appello di Milano – come peraltro ammesso dalla stessa Corte territoriale – non era attivabile. Il semplice inserimento del capitolo di tredici pagine non poteva ritenersi un mero errore redazionale, determinando la modifica del percorso argomentativo posto a fondamento della conferma della condanna di Laura Taroni.
L’omissione di tale passaggio motivazionale non può ritenersi irrilevante o comunque marginale rispetto all’impianto argomentativo della decisione impugnata. Le tredici pagine che lo componevano, infatti, riguardavano profili essenziali delle censure difensive introdotte con l’atto di appello, riguardo la capacità di intendere e di volere al momento del reato e, di conseguenza, l’imputabilità della ricorrente, con cui nella versione della motivazione depositata il 30/11/2019 la Corte territoriale non si era confrontata.
Per la Cassazione non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata in questo ambito, secondo cui: «È affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a “ripetere” la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l’atto di appello».
La Corte di assise di appello di Milano, dunque, ha omesso il confronto, richiesto dai difensori della Taroni, relativamente alla richiesta di rinnovazione della perizia psichiatrica, eseguita nel giudizio di primo grado con le formedell’incidente probatorio, che si riteneva necessaria per accertare la capacità di intendere e di volere di Laura Taroni al momento della commissione dei fatti di reato che le venivano ascritti. Emerge, dunque nell’ambito del processo d’appello bis che si dovrà celebrare, la necessità di eseguire una nuova perizia psichiatrica nei confronti di Laura Taroni che ne definisca l’imputabilità.
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