Lombardia “zona rossa”: i nuovi provvedimenti del Governo
Il documento ufficiale del Governo. Le restrizioni dovrebbero restare in vigore almeno fino al 3 aprile e riguarderanno l’intera Lombardia oltre ad alcune altre provincie
Regione «chiusa», possibilità di spostamenti limitati e solo per «gravi e indifferibili motivi» di lavoro, o di famiglia. La conferenza stampa nella notte del Premier Conte
Era nell’aria da sabato il nuovo pacchetto di misure che il Governo ha emanato con un decreto del Presidente del consiglio dei ministri (il “Dpcm“) che sono in vigore già da domenica 8 marzo. Nella giornata di sabato si erano rincorse diverse voci che hanno paventato misure “più rigorose“ a fronte del quadro in crescita dei contagi, soprattutto in Lombardia e dell’atteggiamento che in molti, fra i cittadini, ancora non hanno adottato per dare seguito alle richieste delle autorità.
Una decisione che arriva dopo un giro di consultazioni che le autorità regionali della Lombardia hanno avuto con i sindaci delle città capoluogo e a seguito di una lettera inviata dal ‘Coordinamento delle terapie intensive della Lombardia’.
Qui trovate il testo completo del Decreto.
IL TERRITORIO
Le restrizioni resteranno in vigore fino al 3 aprile e riguarderanno l’intera Lombardia, Novara, VCO, Asti, Alessandria e alcune provincie di Emilia Romagna e Veneto.
Nel provvedimento viene stabilita una «zona di sicurezza» dove sono previste limitazioni strettissime. Per quanti fossero fuori, il decreto prevede che “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, o residenza”.
SPOSTAMENTI
Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
FEBBRE E QUARANTENA
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
SCUOLE E UNIVERSITÁ
Sono sospese le attività didattiche fino al 3 aprile.
ATTIVITA’ SPORTIVA
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori.
LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE
Possono restare aperti, ma vanno impediti assembramenti e garantito che i visitatori abbiano una distanza minima di un metro. Sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose comprese quelle funebri.
LUOGHI E ATTIVITA’ PUBBLICHE
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale e l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. Chiuse scuole di ogni ordine grado e sospesi i concorsi pubblici.
BAR RISTORANTI E NEGOZI
Sono consentite le attività di ristorazione e dei bar (questi potranno essere aperti solo dalle 6 alle 18), con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della
sospensione dell’attività in caso di violazione.
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